(Provincia di Roma)
Oggetto: ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 58, comma 5, del D.L. n. ll2/2008 e ss.mm.ii. — Prot.
8254 del 16.05.2011.
PRESO ATTO del ricorso in oggetto presentato dal Dott. Alessandro Ristich in data 16.05.2011 avverso la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2l del 25.03.2011 per il suo parziale annullamento “nella parte in cui include negli elenchi di cui all’art. 58, 1° comma, della stesso D.L. le terre comunali in Località Macchie distinte catastalmente nel foglio di mappa 1 …” ;
VISTA la Deliberazione della G.C. n. 53 con la quale l’Amministrazione comunale, preso atto che
nell’Allegato B delI’impugnata Deliberazione G.C, n. 2l/2011 erano state inserite particelle di non
immediata disponibilità dell’Ente, ha provveduto ad annullare la Deliberazione di cui trattasi rettificandone l’allegato B con l’esclusione delle particelle relative al Foglio 1 Località Le Macchie;
CONSIDERATO CHE allo stato è rilevabile la “cessazione della materia del contendere”, fattispecie che si determina giurisprudenzialmente quando |’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. Nel caso in esame non può che evidenziarsi come i provvedimenti ulteriormente adottati dal Comune di Capena abbiano dato luogo alla integrale soddisfazione dell’interesse azionato dal ricorrente, che mirava ad ottenere l’annullamento dell’atto così come richiesto. Tale risultato è stato conseguito con l’adozione della citata Deliberazione G.C. n. 53/2011 e la sua successiva pubblicazione nelle forme di Legge avvenuta in data l3.05.2011.
Venendo soddisfatta la pretesa della parte ricorrente, può ben dichiararsi la cessazione della materia delccontendere.
TANTO PREMESSO
DICHIARA il ricorso n. Prot. 8254 del 16.05.2011 improcedibile per cessata materia del contendere.
ll presente provvedimento viene notificato al ricorrente nelle forme di Legge e comunicato alla Giunta
Municipale.
Capena, lì 30 GIUGNO 2011
Dott.ssa Antonella Bernardoni












