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Istanza AllaRegione Per Terreno Località AraPiscina

R.A.R.


Spett.le
REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
AREA DIRITTI COLLETTIVI
Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7
00145 ROMA (RM)

Oggetto: istanza per revisione delle risultanze dell’istruttoria demaniale amministrativa concernente terre di proprietà comunale in Capena (RM).

Il sottoscritto Consigliere Comunale Dott. Alessandro Ristich,

PREMESSO

- che il perito demaniale, incaricato dalla Regione Lazio per Capena (RM) con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2687 del 1993 e con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3220 del 1994, produsse una relazione di 92 pagine datata 10 aprile 1995 diretta all’Assessore Agricoltura, Foreste e Usi Civici di codesta Regione;

- che in detta relazione il perito demaniale di cui sopra elenca a pag. 54 quelli che egli ritiene i “TERRENI COSTITUENTI IL DEMANIO CIVICO DEL COMUNE DI CAPENA” (grassetto e sottolineatura nell’originale del testo citato), e cioè i terreni “di originaria proprietà comunale” (ibidem), annoverando tra essi anche un terreno in località “Ara Piscina”, del quale sono indicati gli estremi nel cessato catasto, indicati come “Sez. II mapp. 2126-2127-2116-2117”, e l’estensione, specificata in “Ha 30.20”;

- che a pag. 55 della succitata relazione il perito, tra i provvedimenti amministrativi che hanno interessato i terreni di demanio civico comunale a Capena, menziona, senza indicarne gli estremi o la data, un’autorizzazione in forza della quale il Comune di Capena fu autorizzato a permutare “Mq. 15645 di terreno demaniale distinto in catasto alla Sez. II mappali 2126, 2127, 2616 e 2617 con fabbricato sito in Via Sgambelluri n° 25 e con Mq. 1250 di terreno ripartito al Foglio 8 particella 458”;

- che tali dati sono riportati anche nella relazione di verifica demaniale che codesta Regione mandò in pubblicazione presso il Comune di Capena nel 1998 e che rappresenta uno stralcio della succitata relazione datata 10 aprile 1995;

- che, per quanto concerne il sopra catastalmente individuato terreno di proprietà comunale, deve osservarsi quanto segue:
a) erroneamente a pag. 54 della sua relazione datata 10 aprile 1995 il perito demaniale riporta tra i mappali della sezione II che individuavano tale terreno nel cessato catasto di Capena i nn. 2116 e 2117, mentre si trattava dei nn. 2616 e 2617, come si ricava da quanto riportato a pag. 55 della stessa relazione con riguardo alla permuta autorizzata;
b) la surrichiamata autorizzazione alla permuta non riguardò l’intero terreno, esteso tra i 29.000 metri e i 30.000 quadri, distinto nel cessato catasto con i mappali 2126, 2127, 2616 e 2617 della sezione II, ma solo una parte di esso, estesa 15.645 metri quadri;
c) una differenza di estensione risulta anche da quanto riportato nella stessa relazione del perito, nella quale a pag. 54 è indicata per il terreno di cui si tratta un’estensione di “Ha 30.20” e a pag. 55 un’estensione di 15.645 metri quadri per l’autorizzazione all’alienazione del terreno stesso (o meglio di una sua parte) tramite permuta;
d) erroneamente il perito demaniale riporta i mappali 2126, 2127, 2616 e 2617 tra quelli “di originaria proprietà comunale”, mentre essi pervennero con l’eversione dell’asse ecclesiastico in epoca postunitaria al Comune di Capena (allora Leprignano, particolarmente in seguito alla soppressione di una cappellanìa fondata nel 1701 sotto l’invocazione della Madonna Santissima degli Angeli, detta anche cappellanìa Pezza, e alla divisione del patrimonio della stessa tra il Comune e un privato – divisione stipulata con atto a rogito del Notaio in Castelnuovo di Porto Antonini in data 15 dicembre 1879;

- che il perito, inoltre, non riporta espressamente la corrispondenza catastale: dal confronto tra il foglio XIX della sezione II di Capena e il vigente catasto si ricava che i mappali 2126, 2127, 2616 e 2617 della sezione II corrispondono nel catasto attuale ai mappali 139 e 238 del foglio 10 e ai mappali 6 e 7 del foglio 15;

- che la permuta autorizzata con decreto ministeriale datato 14 settembre 1948, alla quale, senza fornire la data, si fa riferimento alla pag. 55 della succitata relazione del 10 aprile 1995 (la data è riportata alla pag. 15 della stessa relazione), è stata poi effettivamente stipulata oltre mezzo secolo dopo, con atto pubblico amministrativo datato 8 febbraio 2001 a rogito del Segretario Comunale di Capena, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 2 il 17 maggio 2001 con il numero di formalità 12453, sicché rimangono intestati al Comune di Capena, tra l’altro, i mappali 6 e 7 del foglio 15, che sono stati inclusi tra i terreni da alienare come patrimonio disponibile nella deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 12 maggio 2011, come da allegato “B” alla stessa;

- che è evidente che se, come il perito demaniale fa a pag. 54 della sua relazione datata 10 aprile 1995, poi ripresa sul punto nella verifica demaniale pubblicata a cura del Comune di Capena a partire dal 1° luglio 1998 in esecuzione di ordinanza dell’Assessore Regionale agli Usi Civici, s’includono tra le terre di demanio civico comunale quelle distinte con i mappali 2127, 2127, 2616 e 2617 della sezione II, al demanio civico comunale devono ritenersi tuttora appartenenti le corrispondenti terre distinte nel catasto attuale al foglio 10, particella 238, e al foglio 15, particelle 6 e 7, con la conseguenza che esse non possono essere alienate alla stregua di un patrimonio disponibile, senza quindi la previa autorizzazione regionale, che, richiesta a pena di nullità dell’atto di vendita, deve peraltro essere a sua volta preceduta, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 1766 del 1927, dall’assegnazione del terreno alla categoria a) di cui all’art. 11 della medesima legge;

- che è quantomai probabile, inoltre, che il perito demaniale abbia erroneamente ritenuto che la sdemanializzazione concessa con il decreto ministeriale del 14 settembre 1948 abbia interessato nella sua totalità il terreno distinto nel cessato catasto con i mappali 2126, 2127, 2616 e 2617 della sezione II e che, perciò, non abbia indicato come demaniali civici nelle planimetrie catastali allegate alla sua relazione i terreni distinti al foglio 10, particella 238, e al foglio 15, particelle 6 e 7;

- che il perito demaniale, inoltre, non rileva che l’estensione complessiva dei mappali 2126, 2127, 2616 e 2617 della sezione II del cessato catasto di Capena è inferiore alla somma delle superfici dei mappali 139 e 238 del foglio 10 e inoltre dei mappali 6 e 7 del foglio 15 nel vigente catasto, da ciò evincendosi la parziale usurpazione del terreno in questione da parte di confinanti.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale, alla luce della sopra puntuali e dettagliate indicazioni, la cui esattezza è agevolmente verificabile in archivi pubblici e in particolare presso l’Archivio di Stato di Roma, chiede che codesta Regione, tramite l’articolazione burocratica competente, promuova procedimento di revisione delle risultanze della verifica demaniale di cui sopra per quanto riguarda i mappali 2126, 2127, 2616 e 2617 della sezione II del cessato catasto di Capena e, in parziale corrispondenza nel vigente catasto, la particella 238 del foglio di mappa 10 e le particelle 6 e 7 del foglio di mappa 15.
Il sottoscritto chiede inoltre di sapere, ai sensi della normativa sul diritto di accesso, quando e con quale numero di protocollo la presente è stata assunta al protocollo regionale e l’identità del responsabile del procedimento.

Capena, ………..

Alessandro Ristich
Consigliere Comunale
Capogruppo “Il Maestrale”

Comune di Capena ( Rm )
Piazza San luca 1
00060 Capena ( Rm )
alessandro.ristich@gmail.com


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