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Risposta del Difensore Civico alla lettera spedita per mancata risposta ad interrogazione usi civici

Provincia di Roma
Il Difensore Civico
Roma, 20 maggio 2010
Prot. n. 83463
arch. Marta Spinarellì
Via Sandro Giovannini, 35
00137 – Roma

dott. Guerrino Calicchia
Assessore al Patrimonio
Comune di Capena
Piazza San Luca. n. 1
00060 – Capena (Roma)

dott. Alessandro Ristich
Consigliere comunale di opposizione
Capogruppo de “Il Maestrale”
Comune di Capena
Piazza San Luca, n. 1
00060 — Capena (Roma)

Oggetto: Richiesta di riesame ex art. 25, comma 4 legge n. 241/1990

Ai sensi e per effetto di quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 241/1990, si invita le SS.LL.
in indirizzo a voler ottemperare in maniera satisfattoria l`istanza del Consigliere comunale, dott.
Ristich, in quanto la medesima appare più che fondata.
Infatti, si significa che “allorché una richiesta di accesso e avanzata per l’espletamento del
mandato (ex art. 43 TUEL) risulta, invero, insita nella stessa l’utilità degli atti richiesti al fine
dell’espletamento del mandato. (Omissis) Il diritto di accesso è stato, infatti, attribuito ai consiglieri
comunali per “tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato” e,
quindi, per tutte le notizie ed informazioni ritenute utili, senza alcuna limitazione, Dal termine
“utili” contenuto nella norma in oggetto (art. 43 TUEL) non consegue, quindi, alcuna limitazione al
diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l’estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato
utile al1’espletamento del mandate” e ciò per giurisprudenza consolidata e risalente (ex plurimis
Consiglio Stato sez. V, 9 ottobre 2007 n. 5264)
Pertanto, in attesa di un gentile e sollecito riscontro, si inviano distinti saluti.

avv. Alessandro Licheri

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